Pos. I Prot. _______ /117.08.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato - Istituto regionale vite e vino - Atto di diffida alla stipula di contratti dirigenziali.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
(rif. nota 16 aprile 2008, n. 40310)
PALERMO

1. In allegato alla nota in riferimento è stata trasmessa la nota prot. n. 2205 del 6 marzo 2008 dell'Istituto regionale della vite e del vino, alla quale, a sua volta, è allegata una richiesta di parere da sottoporre a questo Ufficio ai sensi dell'art. 20, comma 5, della l.r. n. 2/2002, "inerente gli atti di diffida e messa in mora dei dirigenti dell'Istituto in relazione alla mancata stipula dei contratti individuali".

2. Risulta dalla richiesta di parere allegata alla citata nota n. 2205/2008 dell'Istituto regionale della vite e del vino che tutti i dirigenti attualmente in servizio presso il medesimo Ente ed alcuni dirigenti già cessati dal servizio e collocati in quiescenza hanno presentato atti di diffida e messa in mora lamentando la mancata stipula dei contratti individuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2000, e la mancata percezione della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato, "anche a fronte della preposizione a Servizi e U.O."; risulta altresì dalla predetta richiesta di parere che tali dirigenti, in quanto hanno svolto le funzioni connesse alla propria qualifica ed hanno consentito all'Ente l'esercizio di attività istituzionale, chiedono la stipula immediata, con effetto retroattivo, dei contratti relativi agli incarichi svolti e il risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Ciò premesso -nel richiedere il parere di questo Ufficio "in merito alla opportunità o meno di aderire alle richieste formulate dai dirigenti dell'Istituto"- vengono riassunte le vicende che negli ultimi anni hanno riguardato il vertice politico e il vertice gestionale dell'Istituto; in particolare, si rappresenta altresì che, nelle more della approvazione del nuovo regolamento di organizzazione ai sensi dall'art. 1, comma 3, della l.r. n. 10/2000, l'Ente ha mantenuto la stessa struttura organizzativa che era presente prima della entrata in vigore della predetta l.r. n. 10/2000.

3. Preliminarmente all'esame della questione prospettata è utile richiamare il quadro normativo che viene in rilievo.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel definire le finalità e l'ambito di applicazione delle sancite norme in materia di organizzazione amministrativa ed in ordine alla dirigenza, prevede "che le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione".
In particolare, per gli enti pubblici non economici, l'art. 1, terzo comma 3, della predetta l.r. n. 10/2000, ha previsto che "gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione".
Con la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, il legislatore regionale:
-ha ridisegnato l'organizzazione amministrativa degli uffici dell'Amministrazione regionale (cfr. art. 1, comma 1);
-ha disciplinato i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (cfr. art. 1, comma 1), statuendo, in particolare, per i predetti enti, l'obbligo di adeguamento al regime giuridico delineato dalla legge di riforma mediante l'adozione di appositi regolamenti di organizzazione, ovvero -per enti di tipologia analoga- mediante appositi regolamenti tipo (cfr. art. 1, comma 3); in altri termini, per gli enti pubblici non economici la riforma introdotta dalla l.r. n. 10/2000 è delineata come fattispecie a formazione progressiva che non trova esaustiva attuazione nella legge stessa ma la cui definizione è demandata all'adozione di una serie di regolamenti e atti amministrativi da porre in essere secondo il quadro delineato dalla medesima l. r. n. 10/2000.
Ciò detto, si fa presente ora che il nuovo assetto ordinamentale della dirigenza pubblica, introdotto nell'ordinamento regionale con la citata l.r. n. 10/2000, ha determinato il definitivo passaggio da una concezione della dirigenza intesa quale status permanente -e, cioè, come momento di sviluppo della carriera dei funzionari legati da un rapporto organico con la P.A.- ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionalelegata al conferimento di un incarico temporaneo inquadrato nel contesto della organizzazione amministrativa.
Presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali è dunque il conferimento del relativo incarico e gli incarichi dirigenziali si differenziano tra loro non in relazione alla qualifica posseduta, che è unica per tutti i dirigenti, ma in ragione della complessità della struttura organizzativa cui è preposto il dirigente e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione.
D'altra parte, il conferimento dell'incarico dirigenziale è condizione per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico accessorio che è distinto in retribuzione di posizione parte variabile e in retribuzione di risultato: la prima remunera la "posizione organizzativa" del dirigente tenendo conto dei parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali; la seconda invece è legata agli obiettivi posti e ai risultati raggiunti.
Se tali sono dunque le caratteristiche dell'ordinamento della dirigenza introdotto dalla l.r. n. 10/2000, da quanto sopra detto discende che l'oggetto dell'incarico dirigenziale non può che avere come riferimento le funzioni di competenza della relativa struttura operativa; pertanto, qualora in forza di determinazioni amministrative di carattere generale, assunte in tema di organizzazione degli uffici, determinati compiti siano imputati alla sfera di competenza di una struttura operativa, quegli stessi compiti devono altresì considerarsi ascritti alle funzioni proprie del dirigente preposto alla medesima struttura operativa.
Per il conferimento degli incarichi dirigenziali risulta dunque necessaria la preventiva individuazione degli obiettivi da realizzare e la definizione dell'oggetto dell'incarico, ciò che a sua volta presuppone l'individuazione delle strutture organizzative e dei relativi ambiti di competenza; per conseguenza, in mancanza della preventiva definizione delle competenze delle strutture operative, non sembra possibile procedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali; ciò, a fortiori, qualora si consideri che la correlata responsabilità dirigenziale è strettamente connessa, in forza dell'art. 10, comma 1, lett. a) e b), della l.r. n. 10/2000, ai risultati dell'attività svolta dalla struttura alla quale è preposto il dirigente, nonché alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati allo stesso.
Ciò detto in via generale, passando ora a considerare la questione sollevata dall'Istituto regionale della vite e del vino, anzitutto si rileva che il predetto Ente ha la natura di ente pubblico non economico sottoposto a vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, e, come tale, rientra nella categoria dei soggetti destinatari del disposto sopra riportato dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 10/2000.
Si evidenzia altresì che il regolamento di organizzazione dell'Istituto da adottarsi ai sensi del riportato art. 1, comma 3, della l.r. n. 10/2000 -come espressamente risulta dalla richiesta di parere allegata alla citata nota n. 2205/2008- è "ancora in attesa di approvazione da parte degli organi di vigilanza"; pertanto, alla stregua delle osservazioni sopra formulate, in assenza del predetto regolamento di organizzazione non sembra possibile procedere al conferimento di incarichi dirigenziali.
Tale impostazione, peraltro, trova conferma nel parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 1/03 del 18 febbraio 2003, laddove il predetto Organo di consulenza ha esaminato la questione della possibilità per l'Ente Parco delle Madonie di procedere all'inquadramento giuridico ed economico del personale dirigente pur in carenza del previsto regolamento di organizzazione di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. n. 10/2000.
Il CGA, nel richiamato parere n. 1/03, ha ritenuto infatti non "corretto" il comportamento del predetto Ente Parco che ha proceduto all'inquadramento giuridico del personale dirigente prescindendo dalla adozione del menzionato regolamento di organizzazione; in particolare, al riguardo ha evidenziato che:
-"nella rappresentata situazione appare indispensabile la previa individuazione- anche a fini meramente ricognitivi ovvero in via transitoria- delle strutture dirigenziali, cui preporre i titolari";
-"non appare possibile, sul piano logico e cronologico nonché a livello di buona amministrazione, invertire l'iter della procedura in questione, procedendo prima all'individuazione del personale dirigente dell'Ente ed alla stipula dei relativi contratti di lavoro e, successivamente, alla determinazione delle strutture organizzative di grado dirigenziale, da affidare ai singoli dirigenti".

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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